Nell’adunanza plenaria svoltasi oggi, 9 novembre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto unanime favorevole, il parere sullo schema di decreto ministeriale di adozione dei modelli di «certificazione delle competenze».
Il CSPI, ricordando che il decreto in esame avvia l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento, adottate con il DM 22.12.2022, n. 328
- apprezza lo schema di decreto in questione che procede a raccordare i modelli di certificazione delle competenze rilasciati dal sistema educativo di istruzione e formazione nazionale previsti dalla normativa vigente con la sottolineatura che detti modelli abbiano tutti come base di riferimento la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22.5.2018;
- auspica che il Ministero individui necessarie e opportune forme di monitoraggio in merito all’introduzione graduale, in via sperimentale e con il coinvolgimento di reti di scuole, di un modello di certificazione per il secondo biennio e l’ultimo anno del secondo ciclo, da affinare e regolare prima dell’adozione di uno specifico modello nazionale;
- condivide che la certificazione delle competenze sia integrata con il “certificato di competenze” (ex DM 24.8.2021, n. 267) rilasciato, a richiesta dell’interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l’altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell’istruzione professionale ai percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché per consentire il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP;
- rileva che, con riferimento ai vari modelli adottati, il decreto precisa che per gli studenti con disabilità il modello nazionale possa essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del PEI e chiede, a tal proposito, che le linee guida chiariscano che la nota esplicativa deve essere necessariamente compilata nei casi di particolare gravità.
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